Si realizzerebbe di conseguenza un capovolgimento della criterio proveniente da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’semplicità dell’incolpato. Nel corso degli anni ha maturato competenza Con materia intorno a https://www.avvocatopenalistanapoli.com/diritto-immobiliare-budapest.html